Organi sociali e Statuto

Consiglio Direttivo

Per il triennio 2019-2021 il Consiglio direttivo è così composto:

Alessandro Brivio Sforza (Presidente)
Carlo Lupi (Vice-Presidente)
Francesco Lanzavecchia (Tesoriere)
Afro Alberto Consonno
Galdino Brivio Sforza
Marco Pezzetta
Lodovico Magistretti

Collegio dei revisori

Per il triennio 2019-2021 Il Collegio dei revisori è così composto:

Gennaro Arpano (Presidente)
Maria Teresa Gianotti
Andrea Scianca

Società di Revisione

Metodo srl - Milano

Statuto

DENOMINAZIONE

1) È costituita nel rispetto del codice civile e delle norme speciali in materia l’associazione:
"MUINDI SEMI DI SORRISO O.N.L.U.S. in breve anche solo MUINDI O.N.L.U.S."

SEDE

2) L'associazione ha sede legale in Milano, via Olmetto n. 17.

DURATA

3) L'associazione ha durata illimitata fermo restando la facoltà dell’Assemblea di deliberarne lo scioglimento.

SCOPO

4) L'associazione non ha fini di lucro.
Lo scopo dell’associazione - con particolare riferimento alle popolazioni che vivono in paesi in via di sviluppo - è:

  • operare esclusivamente a fini di solidarietà sociale nei settori dell’assistenza sociale, socio sanitaria, della tutela dei diritti civili e della beneficenza;
  • contribuire al miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti di paesi in via di sviluppo, in particolare bambini, promuovendo iniziative volte a migliorare la qualità della vita, lo sviluppo dell’autonomia e della dignità delle persone;
  • tutelare e curare la salute attraverso il sostentamento alimentare, la lotta alla denutrizione, l’assistenza medica, la prevenzione delle malattie tipiche dei paesi in via di sviluppo;
  • inviare propri associati o volontari presso comunità locali, per collaborare alla realizzazione di programmi di assistenza e di sviluppo, nel rispetto delle esigenze e della cultura locale;
  • promuovere progetti ed iniziative di ”adozione a distanza” a favore di minori, giovani, famiglie e comunità locali;
  • cooperare a programmi di promozione del patrimonio culturale di paesi in via di sviluppo, nel campo del canto, della danza e dell’artigianato tradizionale, finalizzati alla conservazione ed alla valorizzazione delle culture tradizionali ed etniche locali, in particolare attraverso attività di formazione ed insegnamento alla popolazione più giovane;
  • cooperare a programmi di tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente in paesi in via di sviluppo, nei limiti stabiliti dall’art. 10 D.Lgs. n.460/97 comma I lett. a) n. 8.

L'associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.
Per perseguire il proprio scopo l’associazione può: - realizzare ogni attività finalizzata alla raccolta offerte di denaro o beni in natura per sostenere lo svolgimento dei programmi da essa sviluppati;

  • indire convegni, incontri, riunioni al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica;
  • organizzare mostre ed esposizioni di artigianato locale, con finalità di vendita, destinando il ricavato alla realizzazione degli scopi associativi.

5) L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

ASSOCIATI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

6) Sono soci dell’associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo (soci fondatori) e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento (soci effettivi).
Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti.
Le domande di ammissione devono essere presentate da almeno un socio fondatore ed un altro socio, effettivo o fondatore.
Tutti gli associati hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il 31 dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

7) L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.
È tuttavia in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione. La qualità di associato non è trasmittibile.

8) L'esclusione dell’associato per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dall’Assemblea su proposta dal Consiglio Direttivo, deve essere comunicata a mezzo raccomandata al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione.
Gli associati recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione dell’associato che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 6.

9) Le attività svolte dagli associati a favore dell’associazione e per i raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e sono totalmente gratuite.
In caso di particolari necessità l’associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

PATRIMONIO

10) Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

  • contributi degli aderenti;
  • contributi di privati;
  • contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

11) Sono organi dell'associazione:

  • l'Assemblea degli associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Revisori, se nominato dall’Assemblea.

ASSEMBLEA

12) L'Assemblea è costituita da tutti gli associati di cui all'art. 6 ed è ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.
All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

  • la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'associazione:
  • il bilancio dell'esercizio sociale.

L'Assemblea delibera inoltre in merito:

  • alla nomina del Consiglio Direttivo;
  • alla nomina del Collegio Revisori;
  • ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della associazione.

13) Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera, fax o e-mail spedita a ciascuno degli associati almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

14) Ogni associato ha diritto ad un voto. Non e ammesso il voto per delega. In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli associati. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

15) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri.
I Consiglieri devono essere associati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, ed un Tesoriere, che cura la gestione della cassa dell’associazione.
Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive eventualmente sostenute e documentate.

16) Il Consiglio Direttivo è convocato, dal Presidente o su richiesta di due Consiglieri. La convocazione deve essere inviata almeno cinque giorni prima della riunione a mezzo lettera, fax o e-mail e contenere l’indicazione dell’ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo è in ogni caso validamente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.
Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea.

17) Al Consiglio Direttivo sono riservati indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione spettandogli tutte le facoltà per i raggiungimento degli scopi sociali.
Tuttavia il Consiglio Direttivo dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dell’Assemblea per il compimento dei seguenti atti:

  • acquisto di beni immobili;
  • partecipazione ad altri organismi collettivi, nazionali ed internazionali.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.
In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, seleziona e stabilisce i progetti da perseguire curandone la realizzazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione degli associati, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.
Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali Assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro associati, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.

PRESIDENTE

18) Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente.
Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.
Il Presidente potrà delegare al Tesoriere, con apposita procura bancaria, la facoltà di operare sui conti dell’associazione.
Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro degli associati, del libro dei verbali delle Assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo.
Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dagli associati che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

19) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
È fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

20) L’associazione si scioglie per delibera dell’Assemblea o per inattività dell’Assemblea protratta per oltre due anni.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre
1996 n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

COLLEGIO DEI REVISIORI

21) Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non associati, dall’Assemblea, la quale designa anche il Presidente.
Eventuali compensi da corrispondere ai revisori sono determinati dall’Assemblea.
Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell’associazione e ne riferisce all’Assemblea.

NORME APPLICABILI

22) Per tutto quanto qui non previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.